Art. 4.
(Diritto alla mobilità).

      1. Al fine di favorire l'integrazione sociale, lavorativa e nelle attività ludico-sportive sono intraprese apposite iniziative a vantaggio dei soggetti obesi gravi. In particolare, sono previste specifiche misure di sostegno socio-assistenziale alle famiglie nelle quali sono presenti soggetti affetti da obesità grave e agevolazioni fiscali per le iniziative volte alla prevenzione e alla cura della patologia.
      2. Al fine di garantire il diritto alla mobilità dei soggetti obesi gravi è prevista la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legislazione vigente in materia, e, in particolare, alla modifica degli standard di progettazione relativi alle strutture degli uffici pubblici o aperti al pubblico, dei mezzi di locomozione e di ogni altro mezzo suscettibile di utilizzazione da parte dei soggetti medesimi.
      3. Gli ospedali pubblici e le strutture di ricovero e cura private provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare i rispettivi reparti, inclusi i reparti di pediatria, di arredi e di strumenti diagnostico-terapeutici adeguati all'uso e all'accesso da parte dei soggetti obesi gravi, con particolare riferimento al trattamento in urgenza di tale categoria di pazienti.
      4. I medicinali per la terapia dell'obesità e delle sue complicanze prescritti agli obesi gravi sono inclusi nei medicinali classificati nella fascia A ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Il Ministero della salute provvede a definire una lista di prodotti dietetici o integratori alimentari finalizzati all'uso nei soggetti obesi a carico del Servizio sanitario

 

Pag. 7

nazionale. I controlli laboratoristici e diagnostici prescritti in relazione all'obesità grave sono erogati a titolo gratuito.